Giurisprudenza e Prassi

FATTURATO GLOBALE - PERIODO DI RIFERIMENTO - VALORE COMPLESSIVO NON PUO' SUPERARE IL DOPPIO DELL'IMPORTO (83.5)

ANAC DELIBERA 2021

Nella predisposizione del requisito del fatturato globale annuale il richiamo al "periodo di riferimento" del contratto esprime la necessità che vi sia proporzionalità e adeguatezza tra la durata del contratto e il periodo di riferimento richiesto per il fatturato, che può essere annuale, biennale o triennale, fermo restando che il valore complessivo del fatturato richiesto non può superare il doppio dell'importo posto a base di gara.

Nell’appalto in esame il fatturato richiesto, oltre ad essere compatibile con la soglia massima prevista dall’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, non appare sproporzionato e irragionevole rispetto al contratto in affidamento; al contrario, nella procedura appare ampiamente garantita la partecipazione dei concorrenti ove si consideri che l’ente appaltante ha aperto la selezione alla partecipazione di tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti tant’è che, secondo quanto riferisce l’ente appaltante, all’indagine di mercato hanno partecipato n. 22 operatori economici e di tali operatori economici solo 3 sono stati esclusi in quanto privi dei requisiti di capacità economica e finanziaria.


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