Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI PUNTA - HA LA FUNZIONE DI DIMOSTRARE LA CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA DELL'OPERATORE

ANAC PARERE 2023

È legittima, ragionevole e proporzionata con l'oggetto dell'affidamento, la richiesta di un contratto di punta con riferimento specifico ai volumi del servizio espletato e al dato demografico del Comune destinatario, in quanto attesta una esperienza qualificata nell'ambito dello specifico servizio messo a gara.

Secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, le Stazioni appaltanti, nel definire i requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti, vantano un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri di selezione ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, purché siano proporzionati e ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2022, n. 10020; Id., sez. III, 13 gennaio 2020, n. 284; Id., sez. V, 4 gennaio 2017. n. 9; Id. sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3740). Anche l'Autorità ha stabilito che "i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminantie abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori rispetto a quelli previsti dalla legge" (cfr. Delibere ANAC n. 25 del 13 gennaio 2021, n. 393 del 29 aprile 2020);

In particolare, che la richiesta di un c.d. contratto di punta è diretta a garantire la preventiva dimostrazione dell'affidabilità del concorrente nella gestione di un contratto similare a quello da stipularsi e costituisce una sorta di "prova di resistenza" in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa per l'affidamento e la gestione del servizio in gara. Altro è, infatti, l'esecuzione di una pluralità di contratti che, nel loro insieme, raggiungono l'importo richiesto dalla stazione appaltante, altro è l'esecuzione di un unico contratto che, isolatamente considerato, raggiunga il suddetto valore (TAR Campania, 16 luglio 2018, n. 4729). Il contratto di punta assolve alla funzione di dimostrare l'elevata capacità economica e tecnica dell'operatore economico nell'espletamento dello stesso servizio messo a gara (Delibera ANAC n. 61 del 15 febbraio 2023). In più occasioni l'Autorità ha, peraltro, affermato che può ritenersi giustificata e non sproporzionata la richiesta dello svolgimento di un unico servizio oggetto di affidamento in favore di un Comune con un determinato dato demografico, in quanto finalizzato a garantire l'acquisizione di competenze in campo tecnico e organizzativo parametrate all'oggetto del contratto (cfr. ex multis Delibera Anac n. 39 del 1 febbraio 2023; Delibera Anac n. 674 del 29 luglio 2020, Delibera n. 75 del 24 gennaio 2018; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51);

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