REQUISITI SPECIALI: ILLEGITTIMO IL DISCIPLINARE CHE RICHIEDE REQUISITI DIVERSI E PIU' LIMITATIVI (100.11)
Si ravvisa una violazione della normativa di settore nella parte in cui il par. 6.2 del disciplinare di gara prevede un periodo di riferimento (ultimo triennio), per la dimostrazione dell'esperienza pregressa nel settore, più limitato e diverso da quello (ultimi dieci anni) previsto dal legislatore nell'art. 100, comma 11, del Codice, nonché un requisito di partecipazione (certificazioni ISO) ulteriore rispetto a quelli indicati dal predetto art. 100.
Si osserva, inoltre, che, nel par. 6.2. del disciplinare di gara la stazione appaltante non ha indicato la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza del requisito dell'esperienza pregressa nel settore, conformemente a quanto previsto nel par. 6.3, lett. a), del bando tipo n. 1/2023.
E' dunque evidente che la richiesta di un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dall'ordinamento e, soprattutto, la previsione di un orizzonte temporale decisamente inferiore a quello previsto dall'ordinamento limita il potenziale novero degli o.e. in possesso dei requisiti di partecipazione.
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