REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE - DISCREZIONALITA' DELLA PA NEL FISSARE ULTERIORI REQUISITI PROPORZIONALI E CONGRUI (10.3)
Costituisce un approdo giurisprudenziale ormai acquisito il principio secondo cui la stazione appaltante, nel definire requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara, di talché (v., ex multis, Delibere Anac n. 830 del 27 luglio 2017 e n. 393 del 29 aprile 2020; Consiglio di Stato, Sez. III, 9.5.2024, n. 4155);
considerato, inoltre, che <<l'Amministrazione pur essendo vincolata all'applicazione del principio di favor partecipationis, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza pubblica e impedisce alle stazioni appaltanti l'introduzione di regole che restringono la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta idonea (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2022, n. 10932) ben può adottare regole di gara che, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità in materia, possano garantire il perseguimento dell'obiettivo di fornire, come nel caso in esame, dispositivi che, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara, siano meglio rispondenti alle esigenze della stazione appaltante (sui limiti all'inserimento di requisiti tecnico-professionali dell'impresa, cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 luglio 2023, n. 6826; Sezione V, 8 agosto 2023, 7649) (così Cons. Stato cit.);
ritenuto, premesso quanto sopra, che la Stazione appaltante ha esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale nel fissare un requisito di capacità tecnico-professionale, che appare congruo e non sproporzionato rispetto all'oggetto del contratto e che come fa correttamente rilevare la stessa
Stazione appaltante trattandosi di un requisito definito attraverso la richiesta di forniture analoghe, esso non costituisce uno sbarramento iniziale alla partecipazione alla gara, atteso che la sussistenza del requisito di capacità tecnica richiesto, deve essere considerato nell'ambito di un giudizio complessivo nel quale sia la massa che la complessità di caricamento assumono pari importanza e dignità, dovendo essere valutati congiuntamente, e in un'ottica di bilanciamento, effettuando un confronto in concreto tra le forniture oggetto dell'appalto e quelle indicate dai concorrenti per dimostrare il possesso del requisito tecnico e professionale>>.
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