LEGITTIMA LA RICHIESTA DI UN SINGOLO SERVIZIO ANALOGO SVOLTO IN GRANDI SCALI (100.11)
La clausola della lex specialis che subordina la partecipazione alla gara alla pregressa esecuzione di «almeno un servizio analogo» presso infrastrutture caratterizzate da una specifica soglia dimensionale di passeggeri individua un requisito di punta non frazionabile, che esclude l'ammissibilità del cumulo tra più soggetti in caso di avvalimento plurimo. Ai fini della valutazione dell'analogia dei contratti pregressi rileva legittimamente anche il parametro dimensionale del bacino d'utenza servito, senza che ciò trasmuti l'onere in un'illegittima richiesta di «servizi identici» o in una violazione del principio di proporzionalità e concorrenza.
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