POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE - DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO
Con riferimento all’assenza del requisito di carattere speciale, è condivisibile il rilievo secondo cui la mera partecipazione al “Workshop” risultante dal documento allegato sub doc. 8 non può essere considerata equiparabile al possesso del requisito relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione a un “corso di formazione di livello avanzato sul riconoscimento dei rispettivi EQB presso enti/associazioni/società riconosciute”. Come si desume dalla stessa documentazione versata in atti, invero, si tratta soltanto di un workshop finale nell’ambito di un “Circuito di interconfronto sulla tassonomia delle diatomee bentoniche”, che, già su un piano definitorio, va nettamente distinto da un corso specialistico di livello avanzato organizzato da una struttura che abbia uno specifico riconoscimento nel campo scientifico di cui si tratta e, inoltre, dalla mera partecipazione a tale workshop in qualità di uditore non è consentito desumere la titolarità di alcuna abilitazione, come espressamente richiesto, invece, dal disciplinare.
Sul punto, va rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati di una gara pubblica per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto e che la loro assenza o il loro venir meno impone l’esclusione dell’operatore economico dalla gara (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 17/04/2020, n. 2443).
Conseguentemente, l’assenza del requisito di capacità tecnica e professionale relativo all’abilitazione derivante dalla partecipazione al menzionato corso di livello avanzato doveva imporre l’esclusione del RTI OMISSIS dalla gara.
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