Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - PRECEDENTI ESCLUSIONI DA GARE D'APPALTO PER FALSE DICHIARAZIONI - NO OBBLIGO DICHIARATIVO

TAR CAMPANIA SENTENZA 2023

Occorre premettere che, come affermato dalla Adunanza Plenaria 28 agosto 2020, n. 16, “La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non ne comporta automaticamente l’esclusione, ma solo laddove la stazione appaltante ritenga motivatamente che esse ne compromettano l’integrità e l’affidabilità. Analogamente, le informazioni dovute dai concorrenti in sede di gara a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge o dalla normativa di gara, sono solo quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità”.

Nel caso di specie, in ogni caso, non si rinviene alcuna falsa o omessa dichiarazione in quanto parte ricorrente ha menzionato nel file denominato: “premessa”, la citata vicenda, rappresentando anche il suo epilogo. Dunque non vi è alcuna violazione dell’art. 80, comma 5, c-bis) e a fortiori della lett. f-bis) del medesimo articolo.

Come confermato dai documenti versati in atti, infatti, la questione del Comune risultava del tutto superata alla data di indizione della gara per cui è giudizio, in quanto il sequestro del ramo di azienda della ….. era stato già revocato dal Tribunale di Avellino in data 7.1.2022, con sentenza n. 32, la quale ha anche affermato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito.

La vicenda, pertanto, era definitivamente conclusa già da allora, né poteva avere rilevanza sulla affidabilità della ricorrente nell’attualità.

Sempre nel primo motivo, parte ricorrente lamenta anche che la controinteressata si sarebbe resa colpevole della violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f bis, ovvero della lett. c) del Codice laddove ha affermato di non essere incorsa in pregressi illeciti professionali, in quanto non ha dichiarato che con Determinazione n. 114 del 19.9.2022 adottata dal Comune di ……, è stata revocata la determinazione n. 183 del 24.3.2022, con cui le era stato precedentemente aggiudicato il servizio di refezione scolastica comunale CIG 8797873A77 a causa, tra l’altro, della inagibilità del centro di cottura sito nel Comune di ….

Inoltre, l’aggiudicataria non avrebbe dichiarato neppure l’esclusione conseguita dalla procedura di gara bandita dal Comune di …... sempre in tema di refezione scolastica. per motivi concernenti ancora ipotesi di falsa dichiarazione ed inagibilità del centro di cottura.

Anche questo profilo di doglianza è infondato.

Va in primo luogo rilevato che su analoga questione si è recentemente pronunciato questo Tribunale, con argomentazioni che non possono non richiamarsi integralmente (cfr. sentenza n. 3647 del 16.6.2023).

Occorre quindi subito ribadire che la giurisprudenza recente si è ormai stabilmente orientata nel senso che gli obblighi dichiarativi hanno natura strumentale rispetto ai provvedimenti di ammissione/esclusione e di aggiudicazione da adottarsi dalla stazione appaltante e ha affermato che l’omissione di informazioni concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c-bis dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; pertanto, l’amministrazione è sempre tenuta – sia in caso di informazioni false, sia in caso di informazioni omesse – a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo (cfr. adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020).

Diverso è il caso di cui all’art. 80, comma 5, lett. f bis), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che è causa di esclusione dell’operatore economico «che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere»; detta ipotesi, come ha chiarito l’adunanza plenaria, ha portata residuale e concerne ipotesi per le quali sussiste l’automatismo espulsivo. (cfr. adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020).

Non vi è, infine, alcun obbligo informativo per quanto riguarda le precedenti esclusioni.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

AZIENDA: Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...