Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI - MANCATA SINGOLA DICHIARAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI - ESCLUSIONE (80.3)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2020

Dal comma 3 dell’art. 80 cit., si evince che a dover rendere la dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto sono i “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi instistori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica…”.

Secondo la visura camerale della società controinteressata “la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all’amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge”.

Nella fattispecie, dunque, la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa non solo dal Presidente del consiglio di amministrazione Luigi Russo (e rappresentante legale della società) ma anche dagli altri due membri del consiglio in quanto investiti di poteri di direzione e controllo.

In punto di fatto è incontestato che a rendere la dichiarazione de qua è stato solo il Presidente del consiglio di amministrazione Luigi Russo e non gli altri due membri del consiglio Alessia Russo e Pasquale Masullo nonostante questi ultimi fossero (come risultante dalla visura camerale) “investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge”.

Il tenore letterale del comma 3 dell’art. 80 non lascia dubbi sul fatto che l’assenza delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo debba sussistere (e quindi deve essere dichiarata) anche dai soggetti muniti di poteri di direzione o vigilanza all’interno della società tra i quali sicuramente rientrano i membri del consiglio di amministrazione.

Al riguardo non risulta rilevante (cfr. memoria depositata in data 17 aprile 2020 dalla controinteressata) che a tali membri non fosse conferito il potere di rappresentanza o comunque alcuna specifica delega in quanto il potere di direzione e controllo non si estrinseca solo nei confronti dei terzi ma anche attraverso le decisioni assunte collegialmente in seno al consiglio di amministrazione. In altri termini, dall’attribuzione del potere di rappresentanza ad un unico soggetto (il presidente del consiglio di amministrazione) non può inferirsi (come fa la difesa della controinteressata) il conferimento esclusivo in capo a questo anche di tutta la gestione. Vale a questo proposito ribadirsi che dalla stessa visura camerale risulta l’attribuzione agli altri due membri del consiglio di amministrazione di “ampi poteri di gestione della società”.

Ritiene il Collegio, in adesione alla tesi della ricorrente, che tutti i membri del consiglio di amministrazione (non solo il presidente) avrebbero dovuto rendere la dichiarazione de qua.

Nel caso di specie, dal verbale risulta che al presidente sono stati conferiti in via esclusiva tutti i poteri per operare con gli istituti bancari e la facoltà di stipulare una serie di contratti, di firmare la corrispondenza della società, di rappresentarla davanti a qualsiasi organizzazione o ente sindacale.

Tali facoltà non escludono i poteri di gestione (di direzione e controllo) degli altri membri del consiglio di amministrazione (nel verbale si legge, infatti, che la società è “amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri”).

In conclusione la stazione appaltante ha illegittimamente aggiudicato la gara senza acquisire le dichiarazioni ex art. 80 cit. degli altri membri del consiglio di amministrazione investiti di poteri di direzione della società controinteressata e, senza verificare, attraverso queste, l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.



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