Giurisprudenza e Prassi

DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE (98.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2024

La disponibilità di una struttura idonea all'esecuzione del servizio, ove non espressamente qualificata dalla lex specialis come condizione per l'ammissione, costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Pertanto, l'eventuale non veridicità di una dichiarazione resa su tale aspetto non integra la fattispecie di grave illecito professionale di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in quanto priva di incidenza determinante sul processo di selezione del concorrente aggiudicatario.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)