Giurisprudenza e Prassi

FATTURATO SPECIFICO IDENTICO - REQUISITO LIMITATIVO PARTECIPAZIONE

TAR SICILIA PA SENTENZA 2020

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, il comma 4 dell’art. 83 del Codice prevede che “Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto”.

La richiesta di un fatturato specifico realizzato con fornitura di beni di natura identica a quelli oggetto di gara è illegittima perché limitando la partecipazione ai soli concorrenti in grado di dichiarare il possesso di un fatturato ad hoc per la fornitura di apparecchiature ecotomografiche, introduce un requisito eccessivamente restrittivo rispetto al fatturato minimo nel settore di attività oggetto di appalto che, nella specie, riguarda i sistemi e le apparecchiature di diagnostica per immagini. Ciò risulta in contrasto con la ratio sottesa alla norma posta al comma 2 dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 (“I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”) oltre che con i principi di massima partecipazione e concorrenza e con la pacifica giurisprudenza secondo cui “il fatturato rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza è quello realizzato “nel settore oggetto della gara”, e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della procedura concorsuale” (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2098; Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2019 n. 2127).

È altresì illegittima la ulteriore richiesta che il fatturato specifico non sia inferiore a € 350.000,00 in quanto eccede il limite del doppio dell’importo posto a base di gara con riferimento a tutti i lotti in gara fissato dal citato art. 83 là dove prevede, al comma 5, che “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara”.

Peraltro il citato comma 5 dell’art. 83, nel caso di gara suddivisa in lotti, prevede che “il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente”.

Nel caso di specie la stazione appaltante ha richiesto un fatturato specifico non sia inferiore a € 350.000,00 senza indicare le specifiche ragioni in base alle quali è stata prevista una soglia così elevata di fatturato specifico.

Né può sostenersi che tale importo possa valere quale requisito di fatturato “cumulativo” nel caso di partecipazione a più lotti. La lettera della lex di gara è infatti chiara nel pretendere un fatturato specifico annuo non inferiore a al suddetto limite indipendentemente dal valore e dal numero di lotti per cui viene presentata l’offerta; inoltre il disciplinare non ha previsto, come avrebbe potuto, una clausola per l’ipotesi di partecipazione a più lotti (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 27/08/2019 n. 960/2019).


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...