Giurisprudenza e Prassi

RICHIESTA DETERMINATO FATTURATO SPECIFICO IN SEDE DI GARA - NECESSITA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE (83)

ANAC DELIBERA 2021

La norma di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016 pone due limiti espressi alla discrezionalità della stazione appaltante: il primo di carattere quantitativo prevede che il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto; il secondo, di carattere sistematico, comporta la necessità di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale, nonché di motivare in modo ancora più rigoroso la previsione di una soglia di fatturato superiore al limite quantitativo di cui: e detto.

In ragione dei presupposti giuridici sopra richiamati, nella gara in controversia, il fatturato specifico richiesto, calcolato sul triennio precedente. pari a 4.300.000,00 euro non sia conforme al disposto normativo di cui all'articolo 83, comma 4 e 5 e alle letture interpretative fornite al riguardo, dal momento che si tratta di un fatturato che, in rapporto all'importo a base di gara calcolato su base quinquennale, supera il limite quantitativo previsto dall'ordinamento, senza fornirne adeguata motivazione.

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