REQUSITI SPECIALI: POSSONO ESSERE PIU' STRINGENTI RISPETTO A QUELLI INDICATI DALLA LEGGE, MA PROPORZIONATI (100.11)
La fissazione di requisiti speciali di partecipazione rigorosi è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, qualora risulti proporzionata all'oggetto dell'appalto e funzionale all'interesse pubblico. Costituisce invece illegittima restrizione della concorrenza l'inserimento di un requisito di pregressa esperienza basato su un segmento marginale o privo di particolare complessità tecnica rispetto all'oggetto principale del contratto (es. imposta di soggiorno nel panorama delle entrate locali), in difetto di una comprovata ed esplicitata motivazione tecnica.
La Stazione Appaltante può discrezionalmente fissare requisiti di capacità tecnico-professionale stringenti, al fine di selezionare operatori qualificati, a condizione che non si traducano in una barriera sproporzionata all'accesso al mercato. È pertanto illegittima, per violazione del principio di massima partecipazione e ragionevolezza, la clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, un'esperienza pregressa su una singola e limitata voce di entrata comunale priva di intrinseca complessità tecnica; un simile bagaglio esperienziale può, semmai, rilevare unicamente quale criterio premiale in sede di valutazione dell'offerta tecnica.
Come precisato dall'Autorità: "I requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall'autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà e irragionevolezza [...]. Il principio della fiducia [...] amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924; T.A.R. Lazio, sez. II, 11/09/2023, n. 13700). Tuttavia, nel caso di specie, la richiesta relativa all'imposta di soggiorno "introduce una ingiustificata restrizione all'accesso alla gara" poiché tale tributo "non pare presentare, prima facie, difficoltà o complessità tali da giustificarne un trattamento diverso rispetto alle altre entrate comunali o, meglio, da richiedere una pregressa esperienza ad hoc nella sua gestione".
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