Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI TECNICI - DISCREZIONALITA' DELLA S.A. NELLO STABILIRE REQUISITI PIU' SEVERI DI QUELLI IMPOSTI DALL'ART. 100

ANAC PARERE 2024

La clausola del disciplinare di gara che prevede quale requisito speciale di partecipazione di capacità tecnico-professionale, l'aver eseguito almeno due contratti, aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo minimo per ciascun contratto - importo minino, in ogni caso, inferiore al 10% di quello presunto di gara - appare congrua e proporzionata all'oggetto del contratto che riguarda il noleggio di un elevato numero di beni in relazione a un singolo evento, per un importo elevato.

Va ricordato che la facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, è stabilita sia dal previgente (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) che dall'attuale codice dei contratti (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17 settembre 2002, in causa C-513/99), poi trasfuso della direttiva 2014/24/UE, [...] che "le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità (art. 58, paragrafo 4), confermando l'impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara. [...] A tale scopo, all'Amministrazione è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito (Cons. Stato sez. III, 17 novembre 2020, n.7138; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2023, n. 2992)>> (Cons. St., sez. IV, 01.02.2024, n. 1048).

La SA gode di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (Delibera n. 236 del 15.05.2024; Delibera n. 225 del 08.05.2024); dovendosi, altresì, evidenziare che <<la tutela del principio della libera concorrenza [...] non può automaticamente trasformarsi in un "diritto di partecipazione" per tutti gli operatori economici operanti nel settore interessato a prescindere dall'interesse pubblico che l'Amministrazione committente persegue attraverso l'indizione di una procedura di gara (Delibera n. 368 del 24 luglio 2024).

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