Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE - LIMITI DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PA (83)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Quanto alla contestata richiesta di requisiti minimi di accesso eccessivamente restrittivi, osserva il Collegio che il codice appalti, in particolare l’art. 83, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/16, consente per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, la possibilità di richiedere, nel bando di gara, che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto. Il successivo comma 5, per espressa previsione applicabile anche per gli appalti divisi in lotti, fissa un limite alla previsione di un fatturato minimo annuo, soglia peraltro derogabile in ragione di circostanze adeguatamente motivate rispetto ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta dei requisiti di cui al comma 1, lett. b e c (rispettivamente, economico-finanziari e tecnico-professionali), necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Al riguardo, preliminarmente si ricorda che “le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l’esercizio di un’ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull’idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto. In definitiva, in sede di predisposizione della lex specialis di gara d’appalto, l’Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito” (Tar Campania, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 2185; Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440; Tar Lazio, Sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008).

E, nello specifico, “il compito di definire i requisiti di idoneità che devono essere posseduti (…) è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante” (Tar Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 144).

L’A.N.A.C., con parere 794 del 19.7.2017, ha chiarito che “costituisce principio generale e consolidato in materia quello secondo cui i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che, in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Errerebbe l’amministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità. Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell’adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9 del 4 gennaio 2017)”.

Come già rilevato in tema di suddivisione in lotti, nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche della stazione appaltante sui requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr., C.S. Sez. V, 17.7.2014, n. 3769), atteso che “il concreto esercizio di tale discrezionalità rientra nel sindacato di legittimità solo allorquando risulti, in concreto, manifestamente illogico, arbitrario, sproporzionato, irragionevole o irrazionale rispetto all’oggetto dell’affidamento, nonché evidentemente ed ingiustificatamente restrittivo della concorrenza” (Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2815).

Sempre secondo l’A.N.A.C., “La ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara (cfr. per tutti, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4170/2015; Sez. V n. 1599/2006)” (parere n. 5 dell’11 gennaio 2017)

Stando all’orientamento prevalente nella giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6972; Id., Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305), il potere discrezionale della Stazione Appaltante nel definire requisiti di gara ed elementi di valutazione delle offerte incontra dei limiti intrinseci desunti dalla natura del contratto e dal suo valore e dei limiti estrinseci derivanti dai principi di proporzionalità, ragionevolezza, di non discriminazione e di tutela della concorrenza.

Pertanto, anche alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il sindacato del Collegio non può che appuntarsi, esclusivamente, sulla ragionevolezza e proporzionalità delle scelte discrezionali operate dalla stazione appaltante rispetto alla suddivisione in lotti della gara in questione.



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