Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PIU' STRINGENTI - DISCREZIONALITA' PA - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA'

ANAC DELIBERA 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Garganpol società cooperativa a r.l. e New Vigilantes s.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di vigilanza armata, dei servizi fiduciari, del servizio di trasporto valori e del servizio di ronda, da espletarsi presso le strutture varie dell'ASL di Foggia- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: importo complessivo 5.882.194, 00 euro - Importo dei lotti interessati: Lotto n. 9 - euro 142.715,00; Lotto n. 11 - euro 128.115,00; Lotto n. 12 - euro 14.600,00 - S.A.: ASL di Foggia

La stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all' oggetto complessivo del contratto di appalto. Le certificazioni di qualità sono in grado di illustrare anche caratteristiche oggettive del processo produttivo aziendale del concorrente medesimo.

Le possibilità di fissare requisiti di partecipazione più stringenti, come evidenziato dalla stessa Autorità, «in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Errerebbe l’amministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità. Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell’adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti (cfr. ANAC, delibera n. 830 del 27 luglio 2017; delibera n. 794 del 19 luglio 2017; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9 del 4 gennaio 2017 delibera n. 25 del 13 gennaio 2021); CONSIDERATO altresì che la stessa Autorità ha anche specificato come «la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto di gara» (cfr. ANAC, delibera 11 gennaio 2017 n. 5; delibera n. 25 del 13 gennaio 2021)

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DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;