Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MARGINE DISCREZIONALITA' PA - LIMITE DELLA PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA (83)

ANAC DELIBERA 2021

La stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di fissare requisiti di partecipazione alla gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto.

La discrezionalità dell'amministrazione nella definizione dei requisiti di partecipazione ed i correlati principi di proporzionalità e ragionevolezza, pertinenza e congruità in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto, nell'ambito dell'esercizio di tale discrezionalità, l'amministrazione debba prendere in considerazione anche il quadro normativo di riferimento della disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 152/2006, tenendo in considerazione la tipologia di rifiuti oggetto del contratto, nonché l'interesse pubblico e le fondamentali esigenze che l'ordinamento si propone di tutelare, nel rispetto del piano regionale di gestione di rifiuti.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;