REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE - ASSENZA ED ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO
Occorre qui precisare che, secondo quanto si legge nella motivazione dell’atto impugnato, la dichiarazione resa da OMISSIS all’atto della partecipazione in gara, secondo cui essa soddisfaceva tutti i richiesti requisiti di idoneità, assurgeva a dichiarazione dal contenuto fuorviante, suscettibile di influenzare in suo favore le decisioni della stazione appaltante, e pertanto, come tale, integrava una ragione di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Sul punto, il TAR ha sostanzialmente fatto proprie le valutazioni dell’amministrazione, evidenziando come, in sede di gara, l’operatore economico avesse dichiarato, senza riserva alcuna, di possedere pienamente il requisito di idoneità professionale di cui al d.m. n. 37 del 2008, così disattendendo il proprio obbligo di clare loqui nei confronti della stazione appaltante (obbligo che, a tutto voler concedere, le avrebbe semmai imposto di segnalare la circostanza poi emersa in sede di controllo ex post, avanzando rituale richiesta di chiarimenti). Tale comportamento, come rimarcato dalla stazione appaltante, ha inciso sull’affidabilità dell’offerente, percepita dall’amministrazione, e ne ha dunque comportato la conseguente esclusione a norma di legge.
Si tratta di una valutazione che non oltrepassa i limiti della manifesta irragionevolezza, oltre i quali può dispiegarsi il sindacato del giudice amministrativo. Oltretutto, la natura quantomeno “fuorviante” della dichiarazione è confermata, nella presente sede giurisdizionale, da quanto l’appellante stessa afferma laddove, a pag. 27 dell’atto di appello, sostiene che la sua dichiarazione doveva essere intesa nel senso del possesso “senza riserve” dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6.1 del disciplinare, e delle relative previsioni del d.m. n. 37 del 2008, ma solo limitatamente ai requisiti che la medesima appellante reputa, con proprio giudizio soggettivo, “essenziali” ai fini dell’oggetto dell’appalto: con ciò, dunque, introducendo una sorta di riserva mentale, del tutto incompatibile con il già richiamato dovere di clare loqui, peraltro basata – alla luce di quanto emerge dalla trattazione di cui sopra – su una visione distorta della legge di gara e dell’oggetto della commessa in essa descritto.
Non può poi, evidentemente, assumere rilievo il successivo comportamento della stazione appaltante che – come si riferisce nell’appello – avrebbe affidato alla OMISSIS servizi omologhi a quelli per cui è causa. In disparte la non condivisibilità di quest’ultimo assunto – recisamente contestato dalla stessa OMISSIS. nella memoria di replica depositata il 3 febbraio 2024, nella quale essa ha evidenziato, al contrario, la non riconducibilità delle menzionate successive commesse all’oggetto dell’appalto per cui è causa, avente natura e portata notevolmente più ampi – nonché la sua novità nel presente giudizio (questo profilo, invero, non risulta dedotto in primo grado), dirimente è la considerazione che il supposto vizio di contraddittorietà rileverebbe, nella presente fattispecie, come elemento esterno al giudizio, coinvolgendo accadimenti successivi agli atti impugnati, come tali irrilevanti ai fini di dimostrare l’illegittimità di questi ultimi.
L’appello, pertanto, è complessivamente da respingere, ivi inclusa la domanda risarcitoria, anche per equivalente, che cade a fronte della riscontrata non illegittimità dell’operato dell’amministrazione.
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