Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - ACCERTATA DISCONTINUITÀ - NON DETERMINA ESCLUSIONE AUTOMATICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Deve preliminarmente osservarsi che il pur indiscusso principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto principio generale del procedimento di gara (necessariamente destinato, quindi, ad essere adattato alla specificità della fattispecie che venga di volta in volta in rilievo), deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo.

Corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni – essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.

Applicando le suesposte coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, non può non osservarsi che la discontinuità nel possesso del requisito di partecipazione in capo all’impresa poi aggiudicataria, determinata dalla emissione nei suoi confronti dell’interdittiva antimafia del 22 giugno 2015, ha avuto una durata poco più che mensile, atteso che i relativi effetti interdittivi sono stati inibiti per effetto del decreto n. 102 del 27 luglio 2015, col quale il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – ha disposto, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 159/2011 e per la durata di sei mesi, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria con riguardo a “tutti i beni direttamente ed indirettamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività economiche facenti capo alla La Cascina”, precisando in motivazione che “l’amministrazione giudiziaria pone le condizioni per ottenere dalla Prefettura di ricollocare le società interessate, oggi sotto interdittiva antimafia, nella white list ed al Gruppo di proseguire la propria rilevantissima attività aziendale partecipando anche a nuovi appalti pubblici e garantendo il lavoro alle migliaia di lavoratori impegnati”: deve invero riconoscersi che al citato provvedimento dell’AGO, coerentemente con la sua finalità e con il suo tenore dispositivo, non potrebbero non attribuirsi pieni effetti ripristinatori della legittimazione dell’impresa interessata a partecipare alla gara.

Inoltre, non risulta – né comunque viene allegato – che nel corso del (breve) periodo di efficacia della misura interdittiva, la posizione dell’impresa si sia atteggiata, da un punto di vista procedimentale, in forma che non fosse meramente passiva, né che essa abbia posto (o dovesse porre) in essere atti giuridicamente rilevanti, la cui adozione fosse suscettibile di subire gli effetti contaminanti aventi la loro origine nel pericolo infiltrativo cui l’impresa era soggetta, nelle more della nomina degli amministratori giudiziari.

Del resto, a ritenere diversamente, si smarrirebbe la visione unitaria nella cui ottica, in una prospettiva complessiva degli istituti introdotti dal legislatore al fine di garantire che il mercato delle pubbliche commesse e la concorrenza tra le imprese siano immuni dagli agenti inquinanti indotti dagli interessi della criminalità organizzata, agli istituti di tipo interdittivo si affiancano quelli volti a consentire la perdurante operatività delle imprese che ne siano colpite, previa neutralizzazione dei fattori condizionanti la libera e socialmente utile esplicazione del diritto di iniziativa economica, anche ai fini della salvaguardia del tessuto imprenditoriale e dei livelli occupazionali: in tale contesto, l’esclusione dell’impresa che si sia rivelata meritevole dell’aggiudicazione sulla scorta di una offerta presentata prima dell’adozione dell’interdittiva ed allorquando, per effetto dell’intervento giudiziario, sia venuto meno il rischio di condizionamento mafioso finirebbe per frustrare le finalità cui quegli istituti sono preordinati, senza che sia dimostrato un pregiudizio effettivo per la libertà di concorrenza ed principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa.


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