Giurisprudenza e Prassi

PREVISIONE REQUISITI PIÙ STRINGENTI - DISCREZIONALITÀ PA -PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA OGGETTO DEL CONTRATTO (83)

ANAC DELIBERA 2021

In merito al possesso dei requisiti di partecipazione, giova ricordare come la giurisprudenza abbia affermato che la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara (circa la rilevanza del "vaglio in concreto" di tali presupposti cfr. delibera ANAC n. 99 del 10 giugno 2015) e che la stessa Autorità, nella delibera n. 830 del 27 luglio 2017, abbia stabilito che " bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge" (cfr., da ultimo, ANAC, delibera n. 393 del 29 aprile 2020); tale possibilità di fissare requisiti di partecipazione più stringenti, come evidenziato dalla stessa Autorità, <Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell'adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti (cfr. ANAC, delibera n. 830 del 27 luglio 2017; delibera n. 794 del 19 luglio 2017; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9 del 4 gennaio 2017); la stessa Autorità ha anche specificato come "la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell'oggetto di gara" ritenendo altresì "ragionevole e non sproporzionato richiedere che l'esperienza pregressa si sia svolta in strutture di pari dimensioni>> e che <> (cfr. ANAC, delibera 11 gennaio 2017 n. 5).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

BANDI DI GARA: Ai sensi dell'art. 62 del Codice: le procedure di affidamento in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operat...