Giurisprudenza e Prassi

INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - RISPETTO PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

Osserva in limine il Collegio che i requisiti di ammissione alla gara, tra cui anche quelli comprovanti le capacità tecniche e professionali del concorrente ex art. 83, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono comunque soggetti alla clausola generale dettata al comma 2 della medesima disposizione, secondo cui devono essere “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Le scelte della stazione appaltante, che gode di ampia discrezionalità in merito all’individuazione dei requisiti di partecipazione, devono quindi essere rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza in rapporto alle specifiche esigenze di approvvigionamento da soddisfare, senza introdurre indebite discriminazioni nell’accesso alla procedura.

Deve pertanto ritenersi che l’interesse pubblico alla tutela della concorrenza vada perseguito “in stretta adesione con il principio europeo di proporzionalità, che richiede non soltanto la dimostrazione dell'idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo” (cfr. TAR Lazio, Roma, 12.12.2014, n. 466; in termini, TAR Piemonte, Sez. II, 6.04.2021, n. 367; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 22.03.2019, n. 1700).



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