Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE ISO 45001:2018 COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE - ILLEGITTIMO (100.12)

ANAC PARERE 2024

La clausola del Disciplinare di gara che prevede tra i requisiti speciali di partecipazione il possesso della certificazione ISO 45001:2018 con riferimento agli ambienti "confinati o a rischio inquinamento" è illegittima in quanto viola l'art. 100, comma 12 del Codice appalti determinando una ingiustificata restrizione della concorrenza. Tuttavia, poiché il legislatore ha previsto particolari cautele per gli operatori economici che si trovano ad effettuare lavori in ambienti confinati o a sospetto inquinamento, è necessario che la stazione appaltante verifichi che l'aggiudicatario, per poter eseguire l'appalto, sia in possesso dei requisiti prescritti dal d.P.R. n. 177/2011.

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CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...