Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - RICHIESTA DELLA MERA IDONEITA' PROFESSIONALE: ILLEGITTIMO (10.3 - 100.12)

ANAC DELIBERA 2025

Il nuovo codice impone la richiesta di requisiti di partecipazione tassativi, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto (artt. 10, comma 3, e 100, commi 4, 11 e 12), i quali, in accordo con la precedente giurisprudenza e con i precedenti dell'Autorità, non possono che prevedere correlati criteri di capacità tecnica e/o economica specialmente per le procedure di importo considerevole e per quelle che incidono su beni di rilievo costituzionale; ciò, al fine di legittimare la partecipazione alla gara dei soli soggetti qualificati, che siano effettivamente in grado di eseguire la commessa con professionalità, efficacia ed efficienza, estremamente affidabili sul piano organizzativo-strutturale, nonché solidi sul piano economico-finanziario.

In questa prospettiva, l'assenza di requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli di mera idoneità professionale, oltre a consentire la partecipazione ad eventuali operatori non in possesso della necessaria solidità economica o della capacità tecnica di eseguire contratti particolarmente complessi per struttura e volume, potrebbe addirittura comportare una limitazione alla concorrenza "a ribasso", nel senso di scoraggiare la partecipazione di operatori ben qualificati e strutturati per l'affidamento, ma disincentivati alla partecipazione, a causa dell'assenza di requisiti attestanti capacità e qualificazione congrui rispetto all'oggetto dell'appalto.

Il principio della necessaria proporzionalità dei requisiti è stato confermato anche da recente giurisprudenza, che, in relazione all'interpretazione in chiave più restrittiva di un requisito di partecipazione, ha affermato che l'art. 10 comma 3 del nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 2023 "introduce certamente un favor per l'accesso al mercato ma compatibilmente con l'oggetto del contratto e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica". Dunque, il principio di proporzionalità dei requisiti di capacità deve, comunque, essere sempre rapportato all'oggetto dell'appalto, non potendosi consentire l'affidamento di commesse pubbliche a soggetti sprovvisti delle necessarie competenze (cfr. Cons. St., V, 22.4.2024, n. 3663).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;