REQUISITO DI ESPERIENZA PREGRESSA - IL FAVOR PARTECIPATIONIS SOCCOMBE SE LA LEX SPECIALIS E' CHIARA E NON AMBIGUA (100)
La questione controversa sottoposta all'Autorità verte sull'interpretazione del requisito previsto dall'art. 13, lett. c) del Bando e dall'art. 6 lett. C del Disciplinare ed in particolare sul significato del possesso di "esperienza triennale continuativa" dal 2021 al 2023, ciò considerato, non pare sussistano dubbi sul fatto che, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti resi, nonché dell'evidenza del significato letterale delle espressioni utilizzate, il requisito richiesto dovesse essere posseduto senza interruzione per l'intero periodo indicato nella lex specialis, con la conseguenza che il triennio de quo decorreva dal 1 gennaio del primo anno indicato, fino al 31 dicembre dell'ultimo anno. In funzione di ciò, anche l'invocato principio del favor partecipationis soccombe con palmare evidenza dinanzi all'assenza di qualsiasi ambiguità e/o contraddizione della clausola oggetto di esame, in ossequio piuttosto al principio contenuto nell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale per cui "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole..."
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