Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI RIFIUTI - REQUISITI DI ESECUZIONE LEGITTIMITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con il secondo motivo (cfr. p. 16-18 dell’appello), l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la P. avrebbe potuto e dovuto dimostrare l’iscrizione a un sistema alternativo nel corso del procedimento ovvero nel corso del giudizio di impugnazione della revoca dell’aggiudicazione. Secondo l’appellante, sostenere che la società avrebbe dovuto documentare l’iscrizione al sistema alternativo al fine di sanare l’illegittimità del provvedimento, sarebbe oltremodo favorevole per la stazione appaltante ed eccessivamente gravoso per l’impresa. La richiesta del requisito limitata alla sola iscrizione al Consorzio, ed escludendo ogni altra alternativa, sarebbe arbitraria, irragionevole e illogica, posto che avrebbe subordinato l’esecuzione di un contratto ad evidenza pubblica alla sussistenza di un requisito non previsto obbligatoriamente per legge.

La stretta connessione tra i due motivi legittima la loro trattazione congiunta.

Le censure sono infondate.

In linea generale, è noto che l’art. 100 del Codice dei contratti pubblici consente alla stazione appaltante di richiedere, inserendoli nel bando o nel capitolato d’oneri, requisiti particolari per l’esecuzione del contratto finalizzati a conseguire determinati obiettivi sociali e ambientali. Peraltro, con riferimento alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene, l’art. 234 del d.lgs. n. 152 del 2006 delinea una speciale disciplina che impone l’iscrizione al Consorzio PoliEco o a un sistema alternativo (previsto dal comma 7 dell’art. 234 cit.) sia ai «produttori e […] importatori di beni in polietilene», sia agli «utilizzatori e i distributori di beni in polietilene», sia, infine, ai «riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene» (art. 234, comma 4).

Pertanto, la società Picenum Plast, nella sua qualità di soggetto produttore di beni in polietilene, è tenuto a iscriversi al Consorzio Polieco ovvero aderire a uno dei sistemi alternativi delineati dall’art. 234, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo cui «Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate»).

La richiesta della stazione appaltante di acquisire dall’aggiudicataria, prima della stipula del contratto, l’adesione a una delle modalità indicate dall’art. 234 cit., corrisponde quindi pienamente agli scopi e alle finalità della disciplina normativa in materia.

Come accennato, l’appellante si lamenta del fatto che la stazione appaltante avrebbe preteso la prova dell’iscrizione al Consorzio Polieco, non prendendo in considerazione i sistemi alternativi pur espressamente consentiti ai sensi del citato art. 234, comma 7.

Tuttavia, seppure tale aspetto poteva sembrare poco chiaro negli atti di gara, la stazione appaltante (che aveva comunque aggiudicato la fornitura alla Picenum Plast nonostante questa avesse dichiarato di non essere iscritta al Consorzio PoliEco) nella comunicazione di cui alla p.e.c. del 25 agosto 2020 (inviata all’aggiudicataria in vista della stipula del contratto) ha chiarito che sarebbe stata accettata anche l’iscrizione a sistemi alternativi al Consorzio PoliEco, purchè autorizzati dal Ministero dell’Ambiente (con la nota, infatti, si richiedeva, alternativamente, «di essere in regola con gli obblighi di partecipazione al Consorzio Polieco» ovvero «di esibire l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente con cui è stato esonerato dalla partecipazione al Consorzio Polieco in quanto rientrante nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 234 del Codice dell’Ambiente». Sulla scorta di una interpretazione di buona fede, appare del tutto evidente che la comunicazione intendeva affermare che la dimostrazione di aver aderito a uno dei sistemi alternativi di cui al comma 7 dell’art. 234 cit., autorizzati dal Ministero, avrebbe soddisfatto il requisito richiesto per la stipula e l’esecuzione del contratto.

La mancata dimostrazione del possesso del requisito in una delle forme alternative ha giustificato, pertanto, la revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura alla seconda classificata.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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