REQUISITO DI ESECUZIONE PER LA DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI NEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA (113.1)
In tema di appalti di servizi sociali, la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione risiede nel fatto che i primi sono necessari per l'accesso alla gara, mentre i secondi sono condizioni per la stipulazione del contratto. La disponibilità di immobili per l'accoglienza, in assenza di diversa previsione della lex specialis, costituisce un requisito di esecuzione che l'aggiudicatario deve comprovare prima della firma del contratto, risultando sproporzionato richiederne la titolarità già al momento della presentazione dell'offerta.
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