Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI ESECUZIONE – DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ - VA COMPROVATA E DICHIARATA IN GARA (83)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Nel caso in esame, non avendo la controinteressata dimostrato di essere già in possesso, al momento della presentazione dell’offerta, di strutture già attive sul territorio, né di accordi già in essere con terzi operatori del settore ed essendo tale requisito stato previsto, secondo la ricorrente principale, come presupposto per la partecipazione stessa alla procedura, la OMISSIS s.r.l. avrebbe, dunque, dovuto essere esclusa dalla gara per la mancanza di un requisito essenziale per prendervi parte.

Anche nell’ipotesi che la lex specialis avesse inteso il suddetto elemento come un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione, ritenendo sufficiente nell’offerta la “mera promessa dell’acquisizione in futuro della disponibilità di dette strutture sul territorio”, la Commissione, nella ricostruzione della fattispecie prospettata nel ricorso principale, non avrebbe, però, potuto attribuire comunque alla OMISSIS s.r.l. alcun punteggio, non avendo la concorrente precisato né la localizzazione delle S.O.R., solo genericamente indicate, né gli estremi identificativi degli operatori locali chiamati a svolgere il servizio, né, tantomeno, la tipologia degli strumenti giuridici attraverso i quali avrebbe organizzato la propria attività per operare efficacemente sul territorio.

Tali omissioni avrebbero gravemente inciso sull’affidabilità dell’offerta della OMISSIS s.r.l. e l’avrebbero resa non valutabile secondo i parametri fissati dal criterio A2.

Il criterio A2, relativo al “numero delle strutture operative sul territorio, con particolare riferimento alla distanza media dai luoghi di intervento”, pur riguardando requisiti non di partecipazione, ma di esecuzione del servizio, imponeva ai concorrenti di specificare nella loro offerta tecnica almeno l’ubicazione delle strutture stesse – necessaria per permettere alla Commissione di valutare, appunto, la suddetta “distanza” – nonché gli strumenti attraverso i quali le imprese partecipanti si sarebbero assicurate la disponibilità degli operatori ricompresi nel loro progetto in caso di aggiudicazione della gara.

Tali oneri non risultano essere stati in alcun modo assolti dalla controinteressata OMISSIS s.r.l. che ha dichiarato solo di poter disporre di 1 S.O.R. di I livello, in grado di raggiungere “l’intero territorio comunale in tempi di intervento immediati” e di 3 SOR di II livello, senza, però, specificare dove le suddette strutture avessero sede o in base a quali accordi gli operatori avrebbero prestato il loro servizio, omettendo così alcuni elementi essenziali per rendere controllabili in termini di efficienza e serietà le proprie dichiarazioni.

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che “quand’anche si giunga a qualificare un dato elemento dell’offerta come <<requisito di esecuzione>>, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare al rialzo sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi in questo modo un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ove la stazione appaltante si vedesse costretta alla revoca dell’aggiudicazione” (Cons. St., Sez. V, 18.12.2020 n. 8159).


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