ILLEGITTIMO RICHIEDERE CHE I MEZZI ESECUTIVI SIANO DI PROPRIETA' DELL'OPERATORE, ESCLUDENDO NOLEGGIO, LEASING O COMODATO (108)
La richiesta del titolo di proprietà dei mezzi (quale mezzo per garantire il fine pubblico della tempestività degli interventi) è sproporzionata, inadeguata e inappropriata rispetto all'esigenza rappresenta dalla SA, non risultando comprensibili le ragioni in base alle quali un mezzo di proprietà offra maggiori garanzie rispetto a uno in godimento e in disponibilità diretta dell'aggiudicatario sulla base di altri titoli giuridici (quali il noleggio, il leasing o il comodato). Invero, l'interesse pubblico a garantire interventi operativi tempestivi potrebbe essere più efficacemente perseguito attraverso la previsione di ulteriori e diversi criteri premiali impattanti sul timing dell'intervento e sulla previsione di misure organizzative e/o operative da parte dell'operatore economico volte ad assicurare un celere pronto intervento in caso di chiamata (quali la reperibilità). Inoltre, ai fini della celerità degli interventi potrebbero piuttosto rilevare le caratteristiche tecniche dei mezzi offerti (in termini qualitativi), nonché la disponibilità di un maggior numero di mezzi rispetto al minimo richiesto (anche nella logica di assicurare la sostituzione in caso di guasti 0 avaria), circostanze queste del tutto avulse rispetto al titolo di disponibilità del mezzo. Di contro, la richiesta di mezzi operativi di esclusiva proprietà dei concorrenti "senza necessità di noleggio o altre dilazionl" (senza essere proporzionata e idonea a soddisfare il descritto interesse pubblico) si traduce in una misura restrittiva della concorrenza, in quanto determina un ingiustificato vantaggio competitivo in favore di alcune imprese, sulla base del solo titolo giuridico e a prescindere dalle caratteristiche qualitative di tali mezzi.
Inoltre, l'Autorità, nella citata Delibera n. 117 del 26 marzo 2025, ha fornito importanti chiarimenti con riferimento ai criteri premiali, ritenendo ragionevole e sufficiente la presentazione, in sede di offerta, della dichiarazione di impegno all'acquisto o alla disponibilità dei mezzi, con la previsione che, solo in caso di aggiudicazione dell'appalto, tali mezzi dovranno essere posseduti, disponibili e pienamente operativi entro 60 giorni dalla stipula del contratto. Un criterio così strutturato, infatti, consentirebbe di soddisfare l'interesse della SA alla pronta e tempestiva esecuzione dell'appalto e degli interventi di pronto intervento, senza imporre in fase di gara alcun impegno finanziario a carico dei concorrenti; parimenti, nella logica del principio di risultato, sarebbe maggiormente idonea a selezionare un operatore in grado di assicurare i lavori con maggiore qualità, ampliando la platea dei concorrenti.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui