DISPONIBILITÀ DEL RICOVERO MEZZI QUALE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (113.2)
In caso di contrasto tra le disposizioni del bando di gara e quelle del capitolato speciale, le prime prevalgono sulle seconde ai sensi dell'art. 82, comma 2, D.Lgs. 36/2023. La disponibilità di un ricovero per i mezzi non costituisce un requisito di idoneità tecnico-organizzativa ex art. 100, ma un requisito particolare di esecuzione ex art. 113, la cui sussistenza è richiesta obbligatoriamente solo al momento dell'aggiudicazione o dell'avvio del servizio, al fine di non discriminare gli operatori economici privi di una stabile organizzazione nel territorio di riferimento al momento della gara.
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