DISPONIBILITA' DI SEDI OPERATIVE - REQUISITO PER L’ESECUZIONE E NON PER LA PARTECIPAZIONE
Ritiene il Collegio nel merito della censura, che il requisito di cui trattasi (disponibilità di strutture operative periferiche), alla luce degli atti di gara, deve essere in effetti inteso come requisito di esecuzione e non di partecipazione, secondo l’interpretazione di tali documenti, orientata alla tutela del principio di favor partecipationis e, dunque, della concorrenza, come statuito da una condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 18 dicembre 2020, n. 8159, Tribunale Amministrativo Regionale Friuli-Venezia Giulia – Trieste, Sezione I Sentenza 22 ottobre 2020, n. 364).
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