STABILIMENTO DI PRODUZIONE - PUO' ESSERE RICHIESTO COME REQUISITO DI ESECUZIONE (3 - 113)
La richiesta ai concorrenti di presentare una dichiarazione di impegno a disporre, in caso di aggiudicazione e per l'esecuzione del contratto, di uno stabilimento di produzione certificato ai sensi del regolamento UE 305/2011, costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara, risultando chiaramente, in base all'interpretazione letterale e sistematica della lex specialis di gara, che la disponibilità dello stabilimento rileva solo al momento dell'aggiudicazione ed è necessaria per l'esecuzione del contratto, ma non per accedere alla gara.
La giurisprudenza colloca tra requisiti di esecuzione gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai requisiti di partecipazione, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione. Non essendo in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; id. 30 settembre 2020, n. 5740; Id. 12 febbraio 2020, n. 1071), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190), più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; Id.
25 marzo 2020, n. 2090);
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