APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SI VALUTA LA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEGLI O.E. (100.11)
Ritenuto che, impregiudicate tutte le questioni in rito e in merito, non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare stante la carenza del necessario fumus boni iuris, in quanto il Collegio nutre seri dubbi sulla fondatezza del primo motivo di ricorso tenuto conto della relazione di chiarimenti depositata dall’amministrazione resistente il 3 maggio 2024 e che a mente dell’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 (che il disciplinare di gara sostanzialmente ricalca) la possibilità di valutare le prestazioni eseguite anche in favore di soggetti privati appare predicabile solo ai fini della valutazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti e non già della capacità economica e finanziaria;”
... - con successivo atto regolarmente notificato, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
All’udienza pubblica del 26 giugno 2024 – alla quale il difensore di parte ricorrente ha insistito per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite e il difensore dell’amministrazione intimata non si è opposto anche con riferimento alla compensazione – il Collegio ha posto il ricorso in decisione;
Considerato che la rinuncia è stata regolarmente notificata ai sensi e nei termini di cui all’art. 84 c.p.a., sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite in ragione di quanto rappresentato in udienza dal difensore dell’amministrazione resistente e in conformità con le statuizioni assunte, sul punto, in sede cautelare.
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