Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA – SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANALOGHI - ALMENO UN SERVIZIO ANALOGO CON UN NUMERO MINIMO DI ABITANTI - LEGITTIMO

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Ecology Green S.r.l. – Affidamento del servizio integrato di igiene ambientale e gestione del centro di raccolta presso il Comune di Crosia (CS) per complessivi anni tre - Importo a base di gara: Euro 3.021.766,24 – S.A.: CUC Comune di Crosia (CS).

È giustificata e non sproporzionata la richiesta dello svolgimento di un unico servizio in favore di un unico contraente (Comune, Unione di comuni o Associazione di comuni) avente una determinata popolazione, in luogo del cumulo di più servizi svolti presso comuni meno popolati, in quanto finalizzata a garantire l’acquisizione di competenze in campo tecnico e organizzativo parametrate all’oggetto del contratto.

In linea generale, l’accertamento dell’ambiguità di una prescrizione richiede, per definizione, la sua suscettibilità a dare luogo, quanto meno, a due diverse interpretazioni. Come recentemente ricordato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2130) “il relativo accertamento deve essere condotto con criteri obiettivi: la regola della cui applicazione si tratta deve apparire in sé concettualmente difficoltosa a causa della presenza di elementi positivi di confusione che determinano l’equivocità del suo contenuto complessivo, anche per dissonanza tra le sue singole prescrizioni”. È stato in particolare affermato che “le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale” (Cons. Stato, V, 29 novembre 2019, n. 8167; Id.,12 settembre 2017, n. 4307); ritenuto che la clausola in esame (diversamente da quanto argomentato da parte istante) non è ambigua e/o incerta in quanto non dà luogo a diverse interpretazioni. La legge di gara, infatti, appare chiara nel richiedere che almeno uno dei servizi di raccolta dei rifiuti espletati nel triennio di riferimento fosse destinato ad un unico contraente (Comune, Unione di Comuni o Associazione di Comuni) avente una popolazione servita pari a 10.000 abitanti, potendo, a tal fine, l’operatore computare non solo la popolazione residente ma anche quella cd. fluttuante estiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2014, n. 1540). D’altra parte, come già ricordato, sia la giurisprudenza che l’Autorità hanno sottolineato che può ritenersi giustificata e non sproporzionata la richiesta dello svolgimento di un unico servizio in favore di un comune avente una determinata popolazione, in luogo del cumulo di più servizi svolti presso comuni meno popolati, in quanto finalizzata a garantire l’acquisizione di competenze in campo tecnico e organizzativo parametrate all’oggetto del contratto.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;