Giurisprudenza e Prassi

ADEGUATA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE - NECESSARI STANDARD DI QUALITA' PER LA COMPROVA (83.1.c)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2022

L’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale riproduce l’art. 58 § 3 della dir. 2014/24/UE, dispone, per quanto d’interesse, al comma 1, lettera c), che i criteri di selezione riguardano (anche) le capacità tecniche e professionali.

In ordine all’interpretazione di tale disposizione va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le “esperienze necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità” costituiscono un requisito che può essere richiesto per dimostrare una adeguata capacità tecnica professionale e che deve essere comprovato “da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza”, le quali, in quanto costituiscono l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze maturate nell’esercizio professionale della propria attività, concorrono a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza (vedi Consiglio di Stato, IV, 11 novembre 2020, n. 6932, V, 12 febbraio 2020, n.1120; Corte giustizia UE grande sezione, 7 settembre 2021, n. 927, ma anche Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2021, n. 2048).

Con riferimento alle esperienze rilevanti è stato poi affermato che nell’ipotesi in cui il bando preveda, come requisito di fatturato specifico, lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, V, 3 novembre 2021, n.7341 con richiamo a Cons. Stato, V, 10 marzo 2021, n. 2048; 2 settembre 2019, n. 6066; 18 dicembre 2017 n. 5944). (..)

Invero, il bando prevedeva:

– all’art. 2, che oggetto dell’appalto era il servizio di gestione della comunità alloggio comunale per disabili psichici “Alfa”;

– all’art. 12, che, al fine di comprovare la capacità tecnica e professionale, i partecipanti dovevano presentare una dichiarazione in cui dovevano indicare i principali servizi prestati nel settore oggetto dell’appalto nei tre anni antecedenti (2017–2018-2019), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, i quali dovevano essere d’importo complessivo non inferiore a € 400.000,00.

Orbene, la controinteressata, al fine di comprovare il possesso del requisito in questione, ha dichiarato lo svolgimento di attività nel campo dell’assistenza sociale d’importo pari a complessivi (..) per servizi di assistenza ad alunni minori disabili ed (..) in favore di anziani, i quali erano, pertanto, determinanti ai fini del raggiungimento dell’importo minimo (..) richiesto dal bando.

Il collegio, dopo attenta riflessione, ritiene che non si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in quanto è nozione di comune esperienza che le esigenze di assistenza degli adulti affetti da disabilità psichica ricoverati in una comunità alloggio sono profondamente diverse da quelle non solo degli anziani, ma anche dei minori disabili, che frequentano la scuola dell’obbligo, e necessitano di assistenza all’autonomia e alla comunicazione o igienico personale.

Per quanto riguarda questi ultimi va, infatti, considerato che: gli adulti disabili non hanno le stesse esigenze dei minori disabili, tanto più se la disabilità e di tipo psichico; l’assistenza in una comunità alloggio non è del tutto sovrapponibile a quella prestata nel contesto scolastico.

La differenza ontologica tra le due tipologie di assistenza trova, peraltro, conferma nel fatto che l’albo regionale delle istituzioni assistenziali previsto dall’art. 26 della l.r. n. 22 del 1996 ha sezioni differenziate per i minori e per i disabili e differenzia ulteriormente, nel contesto delle seconde, le comunità alloggio per i disabili psichici, relativamente alle quali prescrive standard organizzativi specifici.


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