Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RESTRITTIVI - SUSSISTE ONERE IMMEDIATA IMPUGNAZIONE (100)

ANAC DELIBERA 2024

La legittimità della richiesta "rigida" delle due referenze bancarie e della mancata ammissione di mezzi di prova alternativi della capacità economico-finanziaria non è scrutinabile in sede di contestazione avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, in quanto si verte in una fattispecie tipica di clausola c.d. immediatamente escludente, per la quale sussisteva l'onere dell'impugnazione tempestiva del bando di gara da parte dell'operatore economico (sull'onere di immediata impugnazione delle clausole escludenti cfr. per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 2003 e n. 4 del 2018; Cons. Stato, III, 14 maggio 2018, n. 2663). Ritenuto, infine, di dover richiamare la s.a., pro futuro, alla corretta individuazione dei requisiti speciali di accesso alla gara, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente; nello specifico si evidenzia che i requisiti di idoneità professionale (tra i quali erroneamente sono state poste le due referenze bancarie) sono identificati, dal comma 3 dell'art. 100, per lo più con iscrizione in registri, registri professionali, albi ecc.; quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria (cui sono sempre state ricondotte le referenze bancarie, anche dalla direttiva 2014/24, cfr. allegato XII, parte I, lett. a), si rende necessario evidenziare alla s.a. la previsione di cui all'art. 100, comma 11, secondo il quale, fino alla definizione di un sistema di qualificazione, per tipologia e valore, nei servizi e nelle forniture l'unico requisito di carattere economico esigibile è il fatturato globale non superiore al doppio dell'importo a base d'asta, maturato nel triennio precedente.

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