ESCLUSIONE PER ANOMALIA: NON OPERA LA REGRESSIONE PROCEDIMENTALE (108.12)
L'Autorità chiarisce il perimetro del "principio di invarianza" previsto dall'art. 108, co. 12 del D.Lgs. 36/2023, osservando che esso opera obbligatoriamente solo dopo l'aggiudicazione per garantire stabilità alla gara. Tuttavia, per la fase antecedente all'aggiudicazione, occorre distinguere:
- Offerte invalide (viziate): se un'impresa viene esclusa perché priva di requisiti, la regressione procedimentale (ricalcolo) è la regola per eliminare l'effetto distorsivo di un'offerta che non doveva essere ammessa.
- Offerte anomale: l'offerta anomala non è "invalida", ma solo economicamente insostenibile. In questo caso, la regressione procedimentale non è un obbligo derivante dai principi generali.
Nel caso di specie, l'esclusione derivava da anomalia. Pertanto, la Stazione Appaltante era libera di disciplinare le conseguenze di tale esclusione nel bando. Avendo il disciplinare previsto espressamente lo "scorrimento" per individuare la nuova migliore offerta, l'Amministrazione si è auto-vincolata a tale modalità, restandole preclusa la possibilità di ricalcolare i punteggi (regressione). Il termine "scorrimento" deve essere interpretato in senso letterale e tecnico, non come sinonimo atecnico di ricalcolo.
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