Giurisprudenza e Prassi

IRREGOLARITÀ FISCALE: OBBLIGO CONTRADDITTORIO PRIMA DI DI ESCLUDERE (80.4)

TAR VENETO SENTENZA 2020

In base all’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.

Per integrare la causa di esclusione occorre pertanto che si tratti:

a) di violazioni gravi, ossia di debiti nei confronti del Fisco di importo superiore ad Euro 5.000,00;

b) di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

c) di violazioni fiscali accertate in modo definitivo e quindi o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2049).

Lo stesso legislatore precisa tuttavia che la causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

E l’Adunanza Plenaria ha puntualmente chiarito che ai fini della partecipazione alla gara, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente deve avere conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario, non essendo invece sufficiente la sola presentazione dell’istanza (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2013, n. 15; cfr., ex multis: T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 marzo 2020, n. 204).

Nel caso di specie la causa di esclusione di cui al comma 4 dell’art. 80 del d.gs. n. 50 del 2016 non poteva trovare applicazione.

Infatti per il debito di Euro 67.617,01 di cui alla cartella di pagamento n. 11720190006016584, risulta agli atti che la ricorrente aveva conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione in data 24 dicembre 2018, quindi antecedentemente alla data di indizione della procedura, e che la stessa cartella è stata oggetto di provvedimento di sgravio in data 9 agosto 2019, quindi in data anteriore ai provvedimenti di esclusione (29 agosto 2019) e di aggiudicazione (2 settembre 2019) impugnati.



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DECRETO: il presente provvedimento;
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...