Giurisprudenza e Prassi

AVVISO DI ACCERTAMENTO E NON CARTELLA ESATTORIALE: E' L'ATTO CON IL QUALE VIENE NOTIFICATA FORMALMENTE LA PRETESA TRIBUTARIA AL CONTRIBUENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che la prevalente giurisprudenza amministrativa (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856), come ricorda il primo giudice, ha chiarito che: “la definitività dell’accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale, bensì dalla comunicazione di quest’ultimo: la cartella di pagamento costituisce infatti “solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l’obbligazione è stata enunciata” (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001); laddove, è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale.

Nella fattispecie all’esame non può, tuttavia, ritenersi sussistente il requisito della “definitività” del debito tributario; quale requisito che certamente sarebbe rilevante ai fini della legittimità dell’esclusione di omissis dalla gara, disposta ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

Dalla documentazione allegata nel primo grado di giudizio (esito istruttorio, attestazione e chiarimenti alla SA) la situazione effettiva risulta, infatti, essere la seguente e precisamente: i. il certificato rilasciato in data 28 settembre 2023, riporta anzitutto le cartelle di pagamento quali carichi definitivi, perché -a quella data- gli sgravi non erano ancora stati disposti; tali sgravi fiscali, infatti, risultano eseguiti soltanto a seguito del rilascio del certificato; ii. tuttavia, i medesimi sgravi sono stati disposti, non perché la società avesse effettuato il pagamento dopo la notifica delle cartelle, ma in quanto, su istanza di parte, a mezzo applicativo omissis, sono stati abbinati i versamenti che la società aveva già eseguito con il modello F24, già prima della notifica delle cartelle stesse.

Risulta, dunque, non irragionevole concludere nel senso che di fatto, la società alla data del rilascio del certificato, si trovava in una situazione certamente regolare, poiché i versamenti erano stati effettuati, seppur non abbinati alla dichiarazione, la cui causa -del mancato abbinamento automatico- rimane, per vero, non del tutto chiaro, ma verosimilmente potrebbe essere stato determinato dall’erronea indicazione di qualche dato da parte della società nella compilazione del su visto modello.

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