Giurisprudenza e Prassi

REGISTRO DI CONTABILITA' - RUOLO E FINALITA'

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2023

Nell'appalto di opere pubbliche il registro di contabilità è solo il documento le cui pagine sono "preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore" e nel quale le singole partite siano iscritte "rigorosamente in ordine cronologico" (R.D. n. 350 del 1895, art. 52), per cui esso non può identificarsi né con il "libretto delle misure", sul quale si annotano "la misura e la classificazione dei lavori" (R.D. n. 350 del 1895, art. 42), né con il "giornale dei lavori" di cui all'art. 40 del R.D. cit., in cui si registra settimanalmente la progressione dei lavori.

Nell'appalto di opere pubbliche il registro di contabilità è, in realtà, l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; cosicché solo in esso si ha il dovere o l'onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso soltanto è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto sia per il committente sia per l'appaltatore, appaltatore che, in particolare, in esso deve iscrivere immediatamente, in applicazione delle regole di diligenza e buona fede, i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori.

Nell'appalto di opere pubbliche, pertanto, se è certo che una contabilità irricostruibile o informe non è il registro, tale non può essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva e delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti contraenti.

Nell'appalto di opere pubbliche è evidente, quindi, che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente; cosicché, in assenza del registro, l'appaltatore avrà la "facoltà" e non l'onere "all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse" e in tal caso "le riserve e le domande non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e nei modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54" (R.D. n. 350 del 1895, art. 89), una volta che lo stesso sia stato istituito.

Nell'appalto di opere pubbliche solo con l'istituzione del registro sorge, invero, il dovere di iscrivere le riserve relative ai lavori eseguiti in precedenza.


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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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