Giurisprudenza e Prassi

REFERENZE BANCARIE - PRESENTAZIONE UNA SOLA REFERENZA - NON MOTIVO DI ESCLUSIONE (83)

ANAC DELIBERA 2022

L'irregolarità, l'omissione o anche la presentazione di una sola referenza bancaria in luogo delle due richieste dalla lex specialis non costituisce, di per sé, una causa di esclusione dalla gara, ma comporta la necessità per la Stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per consentire all'operatore economico di regolarizzare la documentazione già presentata o di esibire, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, altre prove della adeguatezza, rispetto all'appalto per cui intende concorrere, della propria capacità economico-finanziaria mediante la documentazione integrativa ritenuta idonea.

La presentazione di una sola referenza bancaria in luogo delle due richieste dalla lex specialis non costituisca, di per sé, una causa di esclusione laddove l'operatore economico esibisca altra prova della adeguatezza, rispetto all'appalto per cui intende concorrere, della propria capacità economico-finanziaria; ritenuto di condividere l'indirizzo interpretativo che qualifica le referenze bancarie come un elemento estraneo all'offerta economica in quanto quest'ultima si riferisce all'oggetto dell'appalto, mentre le referenze bancarie riguardano la qualità soggettiva del concorrente - per usare la definizione del comma 8 dell'art. 83, "una condizione di partecipazione" che attesti "le capacità realizzative" - che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta "A", mentre l'offerta economica è contenuta nella busta "C", di talché non può ritenersi formalmente inammissibile il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio proprio perché la richiesta di regolarizzazione di tali referenze non lede in alcun modo la par condicio competitorum e al contempo costituisce una forma di garanzia del principio, parimenti rilevante, del favor partecipationis. Pur rimanendo in capo all'amministrazione committente la discrezionalità della valutazione dell'adeguatezza delle referenze bancarie prodotte rispetto alla capacità economico- finanziaria richiesta per far fronte agli impegni contrattuali derivanti dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto per cui: concorre e rimanendo fermo il principio secondo cuiper "idonee referenze bancarie" si deve far riferimento alla "qualità dei rapporti [degli istituti bancari] con la società concorrente", alla "puntualità di questa nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto stesso", all'"assenza di situazioni passive con la banca o con altri soggetti", sempreché (ovviamente) tali informazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altra documentazione in possesso delle banche (v. Consiglio di stato, sez. Iii, 3 agosto 2018, n. 4810), il contenuto minimo delle referenze bancarie deve comunque uniformarsi a questo "modello" generale;

Ritenuto che il contenuto della referenza prodotta dall'istante non è conforme a tale modello (come giustamente rilevato dalla stazione appaltante) e che perciò le referenze da esibire a seguito del doveroso soccorso istruttorio, per essere considerate idonee, dovranno anche contenere una valutazione dell'istituto di credito, ancorché effettuata solo in via presuntiva, circa il possesso da parte della società concorrente di adeguati requisiti di solvibilità e quindi della capacità finanziaria ed economica per sostenere gli impegni contrattuali derivanti dal bando di gara;

Ritenuto, tuttavia, opportuno precisare, per mera completezza espositiva, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 3, comma 1, lett. P) del codice e possibile attribuire, ai fini che qui rilevano, la qualifica di "operatore economico" anche le società a partecipazione pubblica senza che ciò costituisca automaticamente una violazione dei principi concorrenziali e di parità di trattamento e che, dopo articolate elaborazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale, si è attualmente pervenuti a una nozione molto ampia di "operatore economico" e di "ente pubblico", che ricomprende anche organismi che offrono servizi sul mercato, pur senza esserne lo scopo principale e senza essere dotati di struttura imprenditoriale, fino al punto di beneficiare di contributi pubblici, la cui partecipazione alle gare pubbliche e ammessa purché non sussista un conflitto di interessi con l'amministrazione committente e sempre che non si generino effetti distorsivi della concorrenza;


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

BANCA: Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...