Giurisprudenza e Prassi

REFERENZE BANCARIE - NATURA E CONTENUTO (83)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con il secondo motivo l’appellante incidentale deduce l’erroneità della sentenza laddove ha rigettato il secondo motivo del ricorso di primo grado secondo il quale la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, essendo le attestazioni bancarie prodotte da quest’ultima generiche e/o non rispettose della lex specialis.

Anche tale censura non coglie nel segno.

Per …….. le referenze bancarie prodotte darebbero conto “unicamente dell’esistenza di un rapporto di conto corrente tra ……….. e Monte dei Paschi di Siena e che tale rapporto sarebbe condotto con regolarità e correttezza; in via del tutto generica che C & C avrebbe rapporti puntuali e correnti con BPB”.

In proposito, il Collegio condivide, invece, quanto statuito dalla sentenza appellata, per la quale dette dichiarazioni, per quanto generiche, non evidenziano, in positivo, specifici problemi di solvibilità o affidabilità dell’operatore economico, e rispondono all’esigenza di provare le capacità economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti connessi all’aggiudicazione, oltre che la regolarità e correttezza dei rapporti intrattenuti con gli istituti bancari.

Le “idonee referenze bancarie” devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili.

Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario. Le stesse vanno considerate “idonee” qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. In ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (cfr. Cons. Stato, V, 8 maggio 2020, n. 2910; III, 3 agosto 2018, n. 4810; III, 27 giugno 2017, n. 3134; IV, 15 gennaio 2016, n. 108).


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