Giurisprudenza e Prassi

REFERENZA BANCARIA COME MEZZO DI PROVA E NON REQUISITO AUTONOMO (100.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2026

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la referenza bancaria non assume il valore di requisito di capacità economica e finanziaria autonomo e sostanziale ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, ma integra un documento probatorio volto ad attestare la solidità finanziaria dell'operatore; pertanto, la sua formazione in data successiva al termine di presentazione delle offerte non giustifica, di per sé, l'esclusione del concorrente dalla gara.

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