Giurisprudenza e Prassi

RECESSO DELL’AGGIUDICATARIO PER MANCATA STIPULA - LIMITI AL RISARCIMENTO.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto entro il termine di legge attribuisce all'aggiudicatario il diritto di sciogliersi da ogni vincolo, ma tale facoltà comporta la rinuncia alla prospettiva contrattuale e il conseguente venir meno del diritto a pretendere l'utile che sarebbe conseguito dall'esecuzione. "Il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alle spese contrattuali sostenute e documentate, non anche in relazione alla voce di lucro cessante", poiché lo strumento del recesso "ha funzione liberatoria, che non equivale ad un inadempimento della PA, e non fa sorgere un diritto automatico al risarcimento del lucro cessante, parametrato al mancato utile subito dal privato [...] quest’ultimo interrompendo il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio futuro, rinuncia alla prospettiva contrattuale". In conformità alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5991/2021), il danno curriculare è parimenti escluso in quanto "derivando esso appunto dalla mancata esecuzione dell'appalto, e non già dall'inutilità della trattativa", non è risarcibile nell'ambito della responsabilità precontrattuale.

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