Giurisprudenza e Prassi

RECESSO - APPLICABILITA' ALLE SOCIETA' PARTECIPATE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2020

Va disattesa ogni critica volta ad evidenziare il disfunzionale utilizzo dell’istituto del recesso il quale opera anche in campo societario quantunque in presenza di società pubbliche, e ciò in forza sia della previsione di cui all’art. 1, comma 3, d. lgs. n. 175 del 2016, secondo cui «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato», sia in ragione dello specifico richiamo delle disposizioni codicistiche di diritto societario contenuto nell’art. 24 d. lgs. n. 175 del 2016.

La doglianza così formulata dalla ricorrente non si pone, peraltro, in linea con la giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 395 del 2020) la quale ha già evidenziato la legittimità (e, per alcuni versi, la doverosità) di un siffatto schema operativo nello specifico assetto degli enti locali della Regione Siciliana.

Va, invero, rilevato che a seguito della normativa regionale di riforma in materia di rifiuti (l.r. sic. n. 9 del 2010), le gestioni da parte delle s.p.a. ATO «sono cessate dalla data del 30 settembre 2013 e sono state trasferite in capo alle S.R.R., con conseguente divieto per i liquidatori delle società d’ambito di compiere ogni atto di gestione». Sulla base di tali previsioni, dunque, risulta non sussistere più l’obbligo che aveva impedito in precedenza agli enti locali di inserire le società nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottate dall’Ente, ciò consentendo oggi di assumere determinazioni in linea con le previsioni di cui all’art. 24, comma 1 e comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016), con conseguenti economie di spesa per l’Ente.

Ora, la scelta dell’Amministrazione resistente, su un piano generale, si mostra qui in linea con le previsioni di legge che impongono agli enti locali di dismettere le partecipazioni non indispensabili ai fini dell’esercizio delle attività istituzionali, così come previsto dal d. lgs. n. 175 del 2016 nella lettura che ne ha anche dato il Giudice d’appello (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 530 del 2019), e ciò nel senso della necessità di una spinta alle procedure liquidatorie delle s.p.a. ATO rifiuti siciliane.

Nel caso di specie, l’assenza di operatività della società ricorrente e il trasferimento delle funzioni alla S.R.R. sono, d’altronde, fuori discussione, con una configurazione della partecipazione che non consentiva all’Ente di governarne, nell’ambito della sua quota, l’agire verso le finalità istituzionali e che, pertanto, nei fatti si risolveva in un semplice sostegno finanziario che non si accompagnava alla possibilità di indirizzarla verso finalità di interesse pubblico (cfr., in termini, T.a.r. per il Veneto, cit.).

Tale assetto rendeva legittima (id est: immune alle censure prospettate) la tempestiva adozione di iniziative volte a garantire il rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1, l. n. 241 del 1990) quale quella posta in essere, in linea con il novellato art. 97 Cost. (legge cost. n. 1 del 2012) e con le esigenze di tutela dell’erario, cui le disposizioni di stampo programmatorio contenute nel d. lgs. n. 175 del 2016 (e, insieme a queste, quelle precedenti in tema di razionalizzazione delle partecipazioni) sono preordinate.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...