Giurisprudenza e Prassi

FASE CONTRATTUALE – ISTITUTO DEL RECESSO E NON REVOCA (109)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Nella fase contrattuale, com’è noto, non trova applicazione l’istituto della revoca, ma quello del recesso (art. 109 d.lgs. 50/2016) che prevede, peraltro, l’obbligo di indennizzare il contraente che patisce lo scioglimento del vincolo contrattuale (in merito, v. C.d.S. Ad. Plen. n. 14/2014 e, più di recente, T.A.R. Firenze, sez. I, 02/02/2018, n.187). (..) Quanto sopra osservato, consente di mettere in luce l’improprietà della revoca operata dalla Stazione appaltante. In primo luogo, si tratterebbe di una revoca cd. sanzionatoria ossia legata a mancanze dell’appaltatore (v. più diffusamente la Sent. di questa Sezione n. 5217/2018) in cui, tuttavia, le mancanze sono connesse non al servizio offerto (copertura assicurativa), rispetto a cui non sono mosse obiezioni, ma a pretese irregolarità nell’emissione delle fatture.

La revoca dell’aggiudicazione, oltre a essere uno strumento improprio in questa fase come descritto, risulta, allora, evidentemente sproporzionata in rapporto a delle, comunque non dimostrate, irregolarità dei documenti contabili che dovrebbero consentire il pagamento della prestazione. Tali irregolarità, non incidendo sulla prestazione offerta, avrebbero, semmai, potuto produrre dei ritardi nel pagamento o la sospensione degli stessi, ma non certo la revoca dell’aggiudicazione, con regresso dalla fase contrattuale a quella dell’evidenza pubblica.

Una simile problematica esecutiva, avrebbe, appunto, dovuto essere risolta in sede di esecuzione e non incidendo sugli atti autoritativi posti alla fine della fase dell’evidenza pubblica.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;