VALUTAZIONE CUMULATIVA DEI REQUISITI TECNICI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI (68.11)
È illegittimo l'operato della Stazione Appaltante che omette la valutazione dei titoli di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) pretendendo una valutazione puramente individuale dei componenti non prevista dal bando. Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, vige il principio della valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
"Detto principio deve, peraltro, ritenersi applicabile anche nel caso di affidamento di servizi legali in quanto compatibile con il carattere personale della professione forense [...] nella misura in cui si tengano distinti i requisiti di “idoneità professionale”, i quali devono essere posseduti individualmente da ciascun componente, dai requisiti di “capacità tecnico-professionale” che possono essere per l’appunto posseduti cumulativamente dal raggruppamento (in tal senso si veda la delibera dell’ANAC n. 387 del 6 settembre 2023). [...] In caso di partecipazione in RTP, la lex specialis deve indicare con chiarezza quali requisiti sono richiesti individualmente e quali cumulativamente ed in caso di silenzio o ambiguità deve ritenersi prevalente l'interpretazione favorevole al cumulo, in ossequio al principio del favor partecipationis".
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