Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI: IL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO MINISTERIALE DEVE ESSERE POSSEDUTO DALLE IMPRESE DEL RTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ PRINCIPALI (37)

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

In tema di riscossione delle entrate degli enti locali, la legittimazione attiva di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non è inficiata dalla mancata iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 (Albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento e riscossione) di una delle imprese associate, qualora a quest'ultima siano affidati compiti e servizi meramente complementari o accessori, essendo sufficiente che il requisito formale sia posseduto dalle imprese che svolgono l'attività principale di accertamento e riscossione.

"È stato più volte, pertanto, affermato il principio di diritto per il quale, la regola secondo cui, nell’ipotesi di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo ministeriale di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, deve essere posseduto dalle imprese associate, va riferito solo a quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e, dunque, nell’ipotesi di raggruppamento di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate che svolgono quelle attività principali concernenti l’accertamento e la riscossione dei tributi per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass., n. 31391/2024, richiamata da Cass., n. 15518/2025; Cass., n. 15897/2025, concernenti analoghe controversie in cui è intimato il medesimo raggruppamento)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)