Articolo 36 Requisiti tecnici e funzionali
1. I requisiti tecnici e funzionali definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione. Essi figurano nei documenti di gara.Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori o dei servizi richiesti a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. Tali caratteristiche possono includere, ad esempio, i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e degli effetti sul clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per i disabili)e la valutazione di conformità, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.
2. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall’espressione «o equivalente».
3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali a cui hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfavano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.
Giurisprudenza e Prassi
SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI: IL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO MINISTERIALE DEVE ESSERE POSSEDUTO DALLE IMPRESE DEL RTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ PRINCIPALI (37)
In tema di riscossione delle entrate degli enti locali, la legittimazione attiva di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non è inficiata dalla mancata iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 (Albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento e riscossione) di una delle imprese associate, qualora a quest'ultima siano affidati compiti e servizi meramente complementari o accessori, essendo sufficiente che il requisito formale sia posseduto dalle imprese che svolgono l'attività principale di accertamento e riscossione.
"È stato più volte, pertanto, affermato il principio di diritto per il quale, la regola secondo cui, nell’ipotesi di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo ministeriale di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, deve essere posseduto dalle imprese associate, va riferito solo a quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e, dunque, nell’ipotesi di raggruppamento di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate che svolgono quelle attività principali concernenti l’accertamento e la riscossione dei tributi per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass., n. 31391/2024, richiamata da Cass., n. 15518/2025; Cass., n. 15897/2025, concernenti analoghe controversie in cui è intimato il medesimo raggruppamento)."

