RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLA MANDATARIA VERSO I SUBAPPALTATORI DELLA MANDANTE ESECUTRICE E PROVA DEL CREDITO
In tema di appalti pubblici, l’offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese determina la responsabilità solidale della mandataria nei confronti dei subappaltatori per le prestazioni eseguite da questi ultimi su incarico della mandante esecutrice, atteso che il legislatore ha inteso garantire i terzi attraverso l'estensione del vincolo solidale oltre il rapporto con l'amministrazione aggiudicatrice.
Tale solidarietà non opera, tuttavia, per i crediti non adeguatamente documentati o fondati su atti di ricognizione di debito generici provenienti esclusivamente dalla mandante, qualora non sia possibile risalire al titolo contrattuale specifico o alla corretta esecuzione delle opere ingiunte.
"Le attività compiute dalla consorziata... devono essere correttamente imputate al [Mandatario] da ritenersi, quale autonomo centro di imputazione, solidamente responsabile con la propria consorziata per l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultima nell’esecuzione dei lavori... l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori (ex art. 37 comma 5 del D.Lgs 163/2006)".
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