Giurisprudenza e Prassi

MODIFICA RTI IN SENSO RIDUTTIVO - NON AMMISSIBILE PER PERDITA SOPRAVVENUTA DEI REQUISITI (80)

TAR PIEMONTE SENTENZA 2022

In base al principio di continuità del possesso dei requisiti, di cui all’art. 80, co. 6, d.lgs. 50/2016, i requisiti di partecipazione alle gare, tra cui la regolarità fiscale dell’operatore, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e per tutta la durata della procedura, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Id., 20 luglio 2015, n. 8; Id., 29 febbraio 2016, nn. 5 e 6).

Il dies a quo rilevante per la sussistenza del requisito della regolarità tributaria dell’operatore è, dunque, la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Benché l’art. 48, co. 17, 18 e 19 ter, d.lgs. 50/2016 sia stato interpretato nel senso che la modifica soggettiva in senso riduttivo del R.T.I., in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte di una delle imprese raggruppate, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2), rimane fermo che tale possibilità è riconosciuta solamente per la perdita sopravvenuta dei requisiti e non anche per la mancanza originaria degli stessi, dovendo rimanere rispettata la condizione per cui la modifica soggettiva non deve perseguire finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione (cfr. art. 48, co. 19, d.lgs. 50/2016). Il recesso da un R.T.I. nel corso della procedura di gara non può, dunque, valere a sanare ex post cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione del principio della continuità dei requisiti di partecipazione e, di riflesso, della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen, 4 maggio 2012, n. 8; Id., Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 951; Id., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1237; Id., Ad. Plen., 25 gennaio 2022, n. 2; Id., Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9864).

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