FALLIMENTO DELLA MANDANTE DI UN RTI: LA MANDATARIA CHE ABBIA INCASSATO L’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE È OBBLIGATA A RIVERSARE ALLA CURATELA LA QUOTA DELLA FALLITA
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, che incassa somme a titolo di anticipazione contrattuale spettanti a una mandante dichiarata fallita, agisce in violazione degli obblighi derivanti dal mandato e delle norme fallimentari qualora utilizzi tali fondi per soddisfare crediti di terzi anziché rimetterli alla curatela fallimentare. La natura di mandataria non conferisce alla società il potere di disporre dei flussi finanziari di pertinenza della mandante in deroga alle regole del concorso, attesa la sospensione del rapporto ex art. 72 L. Fall. e il divieto di pagamenti preferenziali post-fallimentari.
"[...] la mandataria non solo non ha adempiuto l’obbligazione di trasmettere alla mandante il denaro che era di sua proprietà, ma ha altresì violato l’art. 1710 c.c., non agendo nell’interesse della mandante, bensì nell’interesse proprio, con piena consapevolezza del danno che cagionava alla procedura concorsuale di cioè alla massa dei creditori concorsuali.
[...]
la mandataria si è resa inadempiente all’obbligazione di trasferire alla mandante, ossia al curatore del suo fallimento, il denaro che era di proprietà della fallita, impiegandolo invece nel modo sopra detto. Vi è dunque stato l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria [...]"
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